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Legge 7 agosto 1990, n.
241 (1)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
(1/circ) (aggiornamenti al d.lgs 196/2003, in corsivo)
Capo I - Princìpi
1. 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
2. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per
legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
(1/a).
3. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed
il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
4. 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
(1/a).
5. 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui
al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del
comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
6. 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice
le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento
amministrativo
7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora
da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
8. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
3.Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
10. 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
11. 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (2).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto,
i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti
ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di
cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
13. 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari
norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione
amministrativa
14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal
caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti
gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti
(3).
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è
possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del
termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4
(4).
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse
pubblico prevalente (5).
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o
vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la
comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può,
entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto
delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta
(5/a).
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può
richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri (5/a).
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta (5/b).
14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei
casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si
tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La
conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed
anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione
o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono
la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente
interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della
maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.Analoga regola
vale per i rappresentanti delle province (5/c).
14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere
convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla
convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche
competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di
cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di
opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa
viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici
(5/d).
14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei
ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto
della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in
sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati
(5/d).
15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
16. 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale
il parere sarà reso (5/e).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (5/e).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della
salute dei cittadini (5/e).
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate (5/e).
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.6. Gli
organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
17. 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni
dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.
19. 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso
o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del
D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8
agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove
previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro
il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (6) (7).
20. 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la
domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia
subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.3. Restano ferme le
disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo (6).
21. 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi
effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui
al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
23. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende
autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
24. 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di
accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione
alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante
strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze
di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10
ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni
altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di
essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
25. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e
di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso
il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
26. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984,
n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale,
è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma
1 s'intende realizzata.
27. 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da
sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui
alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli
altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono
a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;
redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi
e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del
diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i
documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui
al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.
28. 1 (8).
Capo VI - Disposizioni finali
29. 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
30. 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate,
il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle
imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di
esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
31. 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 24.
NOTE
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n.
192.
(1/circ) Vedi Circ. 9 settembre 1996, n. GM
98727/4205DL/CR, emanata da: Ministero delle Poste e delle
telecomunicazioni; Circ. 10 marzo 1997, emanata da: Ministero di Grazia e
giustizia; Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C -56/U.D.G, emanata da:
Ministero della Difesa.
(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente
articolo sono stati emanati il D.M. 23 maggio 1991, riportato alla voce
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 23 marzo 1992, n.
304, riportato alla voce MINISTERO DEL TESORO, il D.M. 25 maggio 1992, n.
376, riportato alla voce MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; la
determinazione della Cassa depositi e prestiti 13 novembre 1992, riportata
alla voce CASSA DEPOSITI E PRESTITI; il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284,
riportato alla voce MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'AGRICOLTURA; il D.M. 1° settembre 1993, n. 475, riportato alla voce
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; il D.M. 16
settembre 1993, n. 603, riportato alla voce MINISTERO DELLA DIFESA; il
D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, riportato alla voce MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; il D.M. 14 febbraio 1994, n. 543,
riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il
D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, riportato alla voce CONSIGLIO DI STATO; il
D.M. 30 marzo 1994, n. 765, riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.M. 11 aprile 1994, n. 454, riportato alla voce
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO; il D.M. 18 aprile 1994, n. 594,
riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il
D.M. 13 giugno 1994, n. 495, riportato, alla voce MINISTRO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI; il D.M. 14 giugno 1994, n. 774, riportato alla
voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA;
il D.M. 16 giugno 1994, n. 527, riportato alla voce MINISTERO
DELL'AMBIENTE; il D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, riportato alla voce
MINISTERO DELLE FINANZE; il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, riportato alla
voce MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 3 marzo
1995, n. 171, riportato alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; il D.M. 6
aprile 1995, n. 190, riportato alla voce MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE; il D.M. 9 maggio 1995, n. 331, riportato alla voce MINISTERO
DELLA SANITÀ; la delibera della Corte dei conti 6 luglio 1995, riportata
alla voce CORTE DEI CONTI; il D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, riportato al
n. LXXX; il D.M. 7 settembre 1995, n. 528, riportato alla voce
STUPEFACENTI; il D.M. 20 novembre 1995, n. 540, riportato alla voce
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA; il D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff.
25 gennaio 1997, n. 20, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio
1995, n. 163, riportato al n. LXXVI.
(3) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n.
537 e poi così sostituito dall'art. 17, comma 1, L. 15 maggio 1997, n.
127, riportata al n. XC.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995,
n. 163, riportato al n. LXXVI.
(5/a) L'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al
n. XC, ha aggiunto il comma 3-bis ed ha così sostituito il comma 4. Gli
ultimi due periodi del comma 3-bis sono stati aggiunti dall'art. 17 sopra
citato, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
(5/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n.
127, riportata al n. XC.
(5/c) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997,
n. 127, riportata al n. XC.
(5/d) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997,
n. 127, riportata al n. XC.
(5/e) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15
maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300,
riportato al n. XLVI, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato al n.
LXIX, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato al n. LXX.
(7) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n.
537, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(8) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO. |

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